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 I.I.S.S. G.Salvemini

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica I.I.S.S. G.Salvemini. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "I.I.S.S. G.Salvemini". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione I.I.S.S. G.Salvemini
 Comune Alessano
 Responsabile Dirigente scolastico Chiara Florinda Vantaggiato
 Indirizzo Via Tagliamento - 73031, Alessano LE (regione: Puglia)
 Sito istituzionale www.salveminialessano.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 81002270759 (validato)
 Pec leis003006@pec.istruzione.it
 Altro leis003006@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come si presenta la domanda per la Cassa integrazione guadagni straordinaria ed in quali casi decade il diritto?

La domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto direttoriale della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.
L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, presenta, in via telematica, all'Inps la richiesta per il conguaglio delle prestazioni concesse oppure di pagamento diretto (ai lavoratori) se disposto espressamente nel decreto.
Il diritto alla CIGS decade nel caso in cui un lavoratore - che abbia la possibilità di prestare attività lavorativa (sia dipendente che autonoma) in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale - non fornisca preventiva comunicazione all’Inps. In questa eventualità il lavoratore perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 40, Legge 28 giugno 2012, n. 92, il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
La suddetta disposizione, di cui all’art. 4, comma 40, Legge 28 giugno 2012, n. 92, si applica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.