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 ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - A.FILOSI

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - A.FILOSI". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - A.FILOSI
 Comune Terracina
 Responsabile Dirigente scolastico Anna maria Masci
 Indirizzo Via Roma 125 - 04019, Terracina LT (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.filositerracina.edu.it/
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80004020592 (validato)
 Pec ltrc01000d@pec.istruzione.it
 Altro ltrc01000d@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Si possono riscattare alcuni anni, antecedenti il 1996, in cui si è prestato lavoro parasubordinato (co.co.co) e durante i quali non vi era obbligo contributivo?

L’articolo 51, comma 2, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto, per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di riscattare - fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati - il lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in periodi precedenti l'istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione. Con l'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, si è completato il quadro normativo che consente di dare attuazione alla previsione dell'articolo 51, comma 2, della legge n. 488/1999 sopra richiamato. Il decreto in esame definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva (Circolare INPS n 117/2002).