pasemplice.it

 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MARELLI

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MARELLI. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MARELLI". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MARELLI
 Comune Milano
 Responsabile Dirigente scolastico FAUSTO MAIFREDI
 Indirizzo Via Livigno,11 - 20158, Milano MI (regione: Lombardia)
 Sito istituzionale www.marellidudovich.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80107690150 (validato)
 Pec miis074005@pec.istruzione.it
 Altro MIIS074005@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quando un imprenditore può esser dichiarato fallito?

Nel momento in cui è provato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore, viene dichiarato lo stato di fallimento con sentenza emessa dal Tribunale competente.
Lo stato di insolvenza si manifesta attraverso una serie di inadempimenti da parte dell'imprenditore ed altre circostanze esteriori che attestano l'incapacità di quest'ultimo a far fronte alle proprie obbligazioni verso i creditori.
Vengono considerati soggetti al fallimento, secondo l'articolo 1 della Legge fallimentare, come innovata e modificata, tutti gli imprenditori, ad esclusione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori, che esercitino un'attività commerciale.
Tuttavia, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, aver avuto un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00.
b) nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, aver realizzato – in qualunque modo risulti – ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00.
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000,00.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro 30.000,00.
Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al 3° comma articolo 1 Legge Fallimentare (art. 13 Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5).