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 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ANTONIO MEUCCI

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ANTONIO MEUCCI". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ANTONIO MEUCCI
 Comune Carpi
 Responsabile Dirigente scolastico LUIGI VACCARI
 Indirizzo Via Dello Sport 3 - 41012, Carpi MO (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.meuccicarpi.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 81001080365 (validato)
 Pec mois003008@pec.istruzione.it
 Altro mois003008@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Esiste un obbligo di attivazione della PEC per le imprese?

Si. Attualmente le imprese (individuali o in forma societaria) iscritte al Registro delle imprese, o all’Albo delle imprese artigiane, hanno l’obbligo di istituire una PEC e comunicarla all’ufficio competente. La previsione di quest’obbligo ha seguito un diverso percorso normativo per le società e le imprese individuali.
Riguardo alle imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivazione della PEC (e della successiva comunicazione al registro delle imprese) è stato istituito dall’art. 16, comma 6, del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (come convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2). Sul punto la Circolare del 3 Novembre 2011, n. 3645/C del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’obbligo di comunicazione ricade su: società di capitali e di persone, società semplici, società cooperative, società in liquidazione, società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese, o all’Albo delle imprese artigiane l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC è stato previsto dall’art. 5 del Decreto Legge 19 Ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (il c.d. Decreto Crescita 2.0) che ha esteso anche alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese, o all’Albo delle imprese artigiane, l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC. In particolare, le imprese che si iscrivono al registro delle imprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/12/2012) devono indicare l’indirizzo PEC nella domanda di iscrizione. La stessa norma ha previsto che le imprese individuali già iscritte al registro delle imprese alla data del 19 dicembre 2012 e non soggette a procedura concorsuale dopositassero, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.