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 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE'G. GALILEI'

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE'G. GALILEI'. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE'G. GALILEI'". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE'G. GALILEI'
 Comune Mirandola
 Responsabile Dirigente scolastico COSTANTINO FORCINA
 Indirizzo Via Barozzi 4 - 41037, Mirandola MO (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.galileimirandola.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 82002510368 (validato)
 Pec mois00800b@pec.istruzione.it
 Altro segreteria@galileimirandola.it
Facebook https://www.facebook.com/ISSGalileoGalilei

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Qual'è il valore limite legale del tasso alcolemico alla guida?

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia, ovvero la concentrazione di alcol nell'aria alveolare espirata, 0,5 g/litro.
Guidare un veicolo oltre questo limite - ossia in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti sulla patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, ''Nuovo Codice della Strada''.
La patente di guida inoltre è sempre revocata quando:

il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),

in caso di recidiva nel triennio (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un triennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Per approfondimenti: ACI