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 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. G.B. NICCOLINI S.GIULIANO

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. G.B. NICCOLINI S.GIULIANO". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. G.B. NICCOLINI S.GIULIANO
 Comune San Giuliano Terme
 Responsabile Dirigente scolastico ALESSANDRO BENETTI
 Indirizzo Piazza Antonio Gramsci 3 - 56017, San Giuliano Terme PI (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.gbniccolini.gov.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 93049590503 (validato)
 Pec piic83600a@pec.istruzione.it
 Altro piic83600a@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Nel 2012, ci sono state modifiche alle disposizioni legislative inerenti il rifiuto e la revoca del nulla osta al lavoro e ai rapporti di lavoro irregolare?

Si, il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012, ha modificato il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il cosidetto "Testo Unico Immigrazione", introducendo delle novità inerenti i rapporti irregolari o illegali di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale:
- la preclusione ad ottenere il nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per reali di particolare gravità riconducibili, ad esempio, al favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro (ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998);
- l'obbligo di rifiutare o revocare, nel caso sia già stato rilasciato, il nulla osta al lavoro nei casi in cui sia stato ottenuto tramite presentazione di documenti falsificati, contraffatti o ottenuto mediante frode (ai sensi del nuovo comma 5-ter dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998) e la conseguente revoca del visto di ingresso del lavoratore interessato;
- delle aggravanti per il reato di impiego lavorativo da parte di un datore di lavoro di stranieri privi del permesso di soggiorno (già punito con la recluisione da sei mesi a tre ammini e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impegnato ai sensi del pre-esistente comma 12 dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998) nei casi in cui sia accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo (ai sensi dei nuovi commi da 12-bis a 12-quinques dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998);
- la possibiltà di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con validità semestrale e rinnovabile fino alla conclusione del relativo procedimento penale, allo straniero irregolare che abbia denunciato il proprio datore di lavoro per sfruttamento in ambito lavorativo (ai sensi dei nuovi commi da 12-quater a 12-quinques dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998).
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 6410 del 27/07/12 - Dipartimento di Pubblica Sicurezza e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5090 del 31/07/12 - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione hanno fornito ulteriori chiarimenti in materia.