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 CONVITTO NAZIONALE - 'CICOGNINI'

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica CONVITTO NAZIONALE - 'CICOGNINI'. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "CONVITTO NAZIONALE - 'CICOGNINI'". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione CONVITTO NAZIONALE - 'CICOGNINI'
 Comune Prato
 Responsabile Dirigente scolastico Giovanna Nunziata
 Indirizzo Piazza Del Collegio, 13 - 59100, Prato PO (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.convittocicogniniprato.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 84007010485 (validato)
 Pec povc010005@pec.istruzione.it
 Altro dsga@convittocicogniniprato.edu.it
 Altro povc010005@istruzione.it
 Altro rettore@convittocicogniniprato.edu.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Un titolare di pensione Inpdap, che da cinque anni lavora come collaboratore a progetto e per tale motivo versa contributivi presso la gestione separata INPS può ottenere benefici ai fini pensionistici dal versamento di tali contributi?.

In tal caso è possibile fare domanda di pensione supplementare. Questa è una pensione che va ad aggiungersi alla pensione principale e si può ottenere quando i contributi versati all'Inps non sono sufficienti per avere una pensione autonoma. La pensione supplementare spetta indipendentemente dal numero di contributi versati.
E' calcolata come una normale pensione Inps, ma non può beneficiare di alcuna integrazione al minimo.
Spetta anche ai familiari superstiti. La pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla gestione separata, nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%.
Il trattamento è liquidato al compimento dell'età pensionabile necessaria per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si liquida la pensione supplementare, a coloro che, oltre a vantare una posizione assicurativa nella gestione separata, siano titolari di una pensione a carico:

dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o delle forme esclusive e sostitutive di essa;

delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
I nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno effetto anche sul diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n. 1338 del 10 novembre 1962), che si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto 1.1.1. posti in evidenza nella Circolare INPS n.35 del 14/03/2012.