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 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - FARAVELLI - STRADELLA

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - FARAVELLI - STRADELLA. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - FARAVELLI - STRADELLA". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - FARAVELLI - STRADELLA
 Comune Stradella
 Responsabile Dirigente scolastico Roberto Olivieri
 Indirizzo Via De Amicis 35 - 27049, Stradella PV (regione: Lombardia)
 Sito istituzionale www.istitutofaravelli.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 84000580187 (validato)
 Pec pvis007004@pec.istruzione.it
 Altro pvis007004@istitutofaravelli.edu.it
 Altro pvis007004@istruzione.it
 Altro roberto.olivieri@istitutofaravelli.edu.it
 Altro unatar@istitutofaravelli.edu.it
Canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCE_Kd3B8sNq6-GA9HVWAJmA

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali norme stabiliscono l'ammontare dei giorni di ferie e le modalità di fruizione?

La materia delle ferie è disciplinata - in generale - dalle norme del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, nonché, dalle previsioni dei contratti collettivi di riferimento. Nella sua attuale formulazione l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 (come modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213) dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo n. 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, facendo però salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto alla quale, pertanto, è opportuno, fare riferimento.
Tale periodo, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.