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 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.S. 'GIOVANNI PAOLO II'

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.S. 'GIOVANNI PAOLO II'. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.S. 'GIOVANNI PAOLO II'". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S.I.S. 'GIOVANNI PAOLO II'
 Comune Maratea
 Responsabile Dirigente scolastico Carmela Cafasso
 Indirizzo Via San Francesco 16 - 85046, Maratea PZ (regione: Basilicata)
 Sito istituzionale www.iismaratea.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91002170768 (validato)
 Pec pzis016001@pec.istruzione.it
 Altro pzis016001@istruzione.it
Facebook https://www.facebook.com/giovannipaolosecondomaratea

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' possibile cancellare un atto di stato civile indebitamente registrato?

La materiale cancellazione di un atto indebitamente registrato negli archivi di stato civile non è possibile.

La norma di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, agli articoli 95 e 96, prevede che si faccia ricorso alla procedura di rettificazione.

Chi intende promuovere (il soggetto interessato ma anche il Procuratore della Repubblica), come stabilito dall'art. 95 del già citato decreto, la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

La norma, dunque, rimette la competenza a decidere esclusivamente all’autorità giudiziaria, infatti, come stabilito dall'art. 96 del già citato decreto, il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.

Sulla domanda il tribunale provvede, in camera di consiglio con un decreto motivato; il relativo decreto deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile.


Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del Massimario per L'Ufficiale di Stato Civile .