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 ISTITUTO COMPRENSIVO - GIORGIO PERLASCA

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO COMPRENSIVO - GIORGIO PERLASCA". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO - GIORGIO PERLASCA
 Comune Roma
 Responsabile Dirigente scolastico CLAUDIA SABATANO
 Indirizzo Via Ramiro Fabiani, 45 - 00158, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale ic-perlasca.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97196800581 (validato)
 Pec rmic81000e@pec.istruzione.it
 Altro RMIC81000E@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Per i lavoratori ex INPDAP è ancora possibile chiedere l'Equo indennizzo e la pensione privilegiata?

Con l’entrata in vigore della riforma, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio è demandata, ove previsto, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Sono stati abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Per il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011).
La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche

per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;

nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:
a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;

nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Documentazione

Nota operativa n. 35 del 15 ottobre 2008

Per maggiori informazioni consultare il sito INPS