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 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARDEA II

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARDEA II. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARDEA II". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARDEA II
 Comune Ardea
 Responsabile Dirigente scolastico Fulvia Schiavetta
 Indirizzo Via Tanaro s.n.c. - 00040, Ardea RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.icardea2.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97714470586 (validato)
 Pec rmic8da006@pec.istruzione.it
 Altro rmic8da006@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quale è il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISE per poter accedere all'assegno di maternità comunale?

Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISE è composto:

dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica, incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;

dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente, ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui al primo punto ai fini del pagamento dell’IRPEF.
Ai fini dell’ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (ossia separato "di fatto"), anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
Il coniuge separato “di fatto” non deve essere dichiarato dal coniuge richiedente solo nelle seguenti situazioni eccezionali:

quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);

quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell'INPS.