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 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARTENA

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARTENA. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARTENA". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARTENA
 Comune Artena
 Responsabile Dirigente scolastico DANIELA MICHELANGELI
 Indirizzo Via G. Di Vittorio 1 - 00031, Artena RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.istitutocomprensivoartena.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 95037030582 (validato)
 Pec rmic8db002@pec.istruzione.it
 Altro rmic8db002@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Può essere effettuata la visita fiscale a un lavoratore esente dall'obbligo di reperibilità?

Le esclusioni dall'obbligo di reperibilità per la visita fiscale (art. 2 Decreto 18 dicembre, 2009 n. 206) sono giustificate dalla ricorrenza di patologie molto gravi o di malattie di cui l'amministrazione ha già contezza o per le quali è già stato effettuato un accertamento legale, ovvero:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.


Le ipotesi di esclusione sono motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa, evitando una duplicazione di attività. Il regime di esenzione vale solo quando l'amministrazione è in possesso della documentazione formale e rimane fermo l'obbligo, per il lavoratore, di comunicare tempestivamente l'assenza per malattia all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.Se, quindi, l'amministrazione è già in possesso della documentazione formale dovrebbe astenersi dal richiedere la visita fiscale perchè il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l'esenzione dalla reperibilità.Di conseguenza, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita, lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità e all'applicazione delle relative sanzioni (parere DFP 15 marzo 2010)