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 ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VIA ORMEA

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VIA ORMEA". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VIA ORMEA
 Comune Roma
 Responsabile Dirigente scolastico GIUSEPPE RUSSO
 Indirizzo Via Ormea, 6 - 00166, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.icviaormea.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97715090581 (validato)
 Pec rmic8g200t@pec.istruzione.it
 Altro RMIC8G200T@ISTRUZIONE.IT

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E’ possibile rinunciare all’utilizzo di periodi figurativi?

E’ ammessa la rinuncia a periodi figurativi nel solo caso di accredito disposto a seguito di domanda da parte dell’interessato.
In tal caso la rinuncia all’accredito potrà riguardare l’intero periodo dell’evento considerato ovvero una sola parte dello stesso.
Gli interessati potranno decidere di rinunciare all’accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l’esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.
La facoltà di rinuncia è subordinata però all’assenza di motivi ostativi: non è infatti possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni.
Non possono essere pertanto esclusi i periodi di contribuzione figurativa già valutati nel calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione, quelli considerati ai fini del calcolo dell’assegno di invalidità e quelli che sono stati oggetto di “neutralizzazione” ai fini della ricerca del requisito contributivo per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Si precisa, inoltre, che l’accredito figurativo di periodi antecedenti il 01/01/1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto” ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito (Circolare Inps n. 11 del 24/01/2013).