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 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - VIA DELLE SETTE CHIESE, 259

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Dati e contatti dell'amministrazione "ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - VIA DELLE SETTE CHIESE, 259". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - VIA DELLE SETTE CHIESE, 259
 Comune Roma
 Responsabile Dirigente scolastico Simona Fimiani
 Indirizzo Via delle Sette Chiese, 259 - 00147, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.ist7chiese.gov.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97196890582 (validato)
 Pec rmis01600n@pec.istruzione.it
 Altro rmis01600n@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come è disciplinata l'erogazione della indennità di malattia nel caso in cui la malattia, iniziata nel corso di un anno, si protragga anche l'anno seguente?

Il periodo massimo assistibile dalla indennità di malattia non può superare i 180 giorni per anno solare.
Per le malattie a cavaliere di due anni solari (Circolare Inps del 28 giugno 1993, n 145, par. 6) cioè, iniziate nel corso di un dato anno che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento:

non è stato raggiunto il massimo assistibile;


è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.

L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.
Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi.
Se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.