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 I.I.S. BRASCHI - QUARENGHI

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica I.I.S. BRASCHI - QUARENGHI. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "I.I.S. BRASCHI - QUARENGHI". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione I.I.S. BRASCHI - QUARENGHI
 Comune Subiaco
 Responsabile Dirigente scolastico MARIA ROSARIA SEBASTIANI
 Indirizzo Via Di Villa Scarpellini - 00028, Subiaco RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.braschiquarenghi.gov.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 94032770581 (validato)
 Pec rmis051001@pec.istruzione.it
 Altro rmis051001@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Qual è il limite temporale per l’utilizzo dei periodi di malattia ai fini dell’accredito dei contributi figurativi?

Il riconoscimento d’ufficio dei periodi di malattia registrati in estratto conto non può prescindere dal rispetto del limite di utilizzo previsto dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 1, Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564).
Tale limite ha subito nel tempo significative modifiche.
Inizialmente (e fino al 31/12/1996) il limite di utilizzo era pari a 52 settimane (1 anno) nell’arco dell’intera vita assicurativa.
Dal 01/01/1997 il limite è stato progressivamente aumentato fino a coprire 96 settimane (22 mesi) con però precise e stringenti indicazioni sulla collocazione dei periodi (Circolare Inps n. 11 del 24/01/2013).
A partire dal 01/01/2012 il limite delle 96 settimane (22 mesi) è stato infine confermato a prescindere dalla collocazione dei periodi e quindi esteso all’intera vita assicurativa.
Esiste però una deroga rispetto alla durata di 22 mesi. Si tratta del caso in cui l’accredito figurativo riguardi periodi di inabilità al lavoro (ossia l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) derivante da infortunio sul lavoro (art. 45, Legge 4 novembre 2010, n. 183) e non sia stata liquidata la pensione di inabilità da parte di Inps.
In tal caso i periodi di assenza dal lavoro decorrenti da tale momento sono riconoscibili figurativamente senza limiti di durata, purché collocati in epoca successiva al 31/12/1996.