pasemplice.it

 Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Vittoria Colonna

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Vittoria Colonna. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Vittoria Colonna". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Vittoria Colonna
 Comune Roma
 Responsabile Dirigente scolastico FRANCA IDA ROSSI
 Indirizzo Via Dell'Arco Del Monte 99 - 00186, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97197570589 (validato)
 Pec rmpm180008@pec.istruzione.it
 Altro rmpm180008@istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa posso fare se non mi arriva un rimborso da parte dell'Agenzia Entrate?

… il vaglia risulta "estinto"
E' consigliabile recarsi all'ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.
Se anche la seconda erogazione non va a buon fine, è necessario presentare apposita domanda all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.
…l’accredito risulta “non effettuato”
Può accadere che beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidano oppure che il conto corrente comunicato risulti chiuso o le coordinate bancarie o postali siano state acquisite in modo errato. In questi casi, la somma che non è stato possibile accreditare viene restituita all’Erario. Effettuate le correzioni necessarie, l’Agenzia delle Entrate emetterà il rimborso una seconda volta.
…è scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle Poste
I rimborsi possono essere riscossi presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall’emissione. Trascorso tale termine, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possono aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza.
…il rimborso è minore (o maggiore) di quanto ci si attendeva
Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate. Ma può anche accadere che il credito a favore del contribuente sia maggiore di quello atteso. Il sistema dei controlli automatici, infatti, non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni sono comunque comunicati ai contribuenti.E’ bene, quindi, controllare attentamente la comunicazione dell’Agenzia ed eventualmente contattare il numero 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell’errore e rendere possibile l’erogazione del corretto rimborso.
…i dati anagrafici sul modulo di rimborso non coincidono con quelli del titolare del rimborso
Se i dati sul modulo di rimborso sono errati e ciò non permette la riscossione del credito, per ottenere il pagamento occorre recarsi presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell’ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascia un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti, con il quale il contribuente può riscuotere la somma presso gli uffici postali.
…i moduli dei rimborsi da riscuotere presso le poste risultano smarriti o distrutti
Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, il contribuente deve recarsi presso il proprio ufficio dell’Agenzia e rilasciare una dichiarazione dell’avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione. L’ufficio, previo riscontro dell’identità e della titolarità al rimborso, compila e sottoscrive un modulo, in carta libera, al quale va allegata la stampa dell’interrogazione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con i dati del rimborso, firmata e timbrata.
Quest’ultimo documento costituisce parte integrante dell’attestazione e ha valore di autorizzazione a riscuotere il rimborso presso qualsiasi ufficio postale.
…il vaglia o il rimborso postale risultano già riscossi
Se un contribuente viene a sapere da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare denuncia all’Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.
Se si tratta di un vaglia della Banca d’Italia, il contribuente può rivolgersi a una sua filiale (è presente in molti capoluoghi di provincia) per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell’incasso. Il contribuente, che non riconosce come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all’Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.
Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente può recarsi in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che richiede a Poste italiane Spa la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Appena in possesso della documentazione, l’ufficio convoca il contribuente che, se non riconosce come propria la firma apposta sulla quietanza, può presentare denuncia all’Autorità giudiziaria.
Completate le attività istruttorie da parte dell’Autorità giudiziaria e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente può chiedere una nuova emissione del rimborso tramite domanda da presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
…il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato e il rimborso deve essere riscosso da altra persona
I rimborsi intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), sono effettuati a favore di coloro che le rappresentano o che a esse succedono.
Per essere autorizzati a incassare i rimborsi riscuotibili presso le Poste, occorre presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una specifica richiesta in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici. Insieme alla richiesta, vanno prodotti i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).
L’ufficio, riscontrati l’idoneità dell’attestazione e l’assolvimento degli eventuali obblighi, rilascia l’autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi a uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.
I rimborsi rimangono in giacenza presso gli uffici postali non oltre i 6 mesi indicati nella comunicazione originaria inviata per posta.
Per i rimborsi da incassare presso la Banca d’Italia, la documentazione che attesta la titolarità a riscuotere in nome e per conto dei rappresentati va presentata alla filiale della Banca d’Italia.
Fonte: Agenzia delle Entrate
servizio telematico: "Cassetto fiscale"