pasemplice.it

 ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - S.M.S 'A.DE STEFANO' ERICE C.S.

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - S.M.S 'A.DE STEFANO' ERICE C.S.. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - S.M.S 'A.DE STEFANO' ERICE C.S.". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - S.M.S 'A.DE STEFANO' ERICE C.S.
 Comune Erice
 Responsabile Dirigente scolastico ANNA MARIA DI MARZO
 Indirizzo Via Fratelli Aiuto 16 - 91016, Erice TP (regione: Sicilia)
 Sito istituzionale WWW.SCUOLAMEDIADESTEFANO.EDU.IT
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80003700814 (validato)
 Pec tpmm044004@pec.istruzione.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quanto denaro contante è possibile portare in caso di viaggio da e per l'estero?

Il trasporto di valuta e titoli al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, è consentito senza necessità di dichiarazione per importi inferiori a 10.000,00 Euro. Va presentata, invece, apposita dichiarazione se il denaro contante da portare al seguito é di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. La dichiarazione va fatta attraverso apposito modulo disponibile sul sito internet dell' Agenzia delle Dogane da presentare agli Uffici delle Dogane debitamente compilato e sottoscritto da chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca con denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro. Tale obbligo, oltre che nei confronti di tutti i Paesi terzi, vige anche per i trasferimenti tra l´Italia e gli altri Paesi comunitari.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
• il sequestro amministrativo nel limite del 40% dell’importo eccedente il limite fissato
• l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell’importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro
• l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.
Nei casi previsti (infrazione non superiore a 250 mila euro e non fruizione del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti) il trasgressore può richiedere di essere ammesso all’estinzione della violazione, mediante pagamento immediato in misura ridotta di una somma pari al 5%, con un minimo di 200 euro, dell’importo eccedente il limite fissato, direttamente presso l’ufficio doganale. Il pagamento può avvenire entro 10 giorni dalla violazione a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di pagamento contestuale alla violazione non si procede al sequestro.
Per approfondimenti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Carta doganale del viaggiatore