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 I.T. Morigia - Perdisa

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica I.T. Morigia - Perdisa. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "I.T. Morigia - Perdisa". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione I.T. Morigia - Perdisa
 Comune Ravenna
 Responsabile Dirigente scolastico GENNARO ZINNO
 Indirizzo Via Marconi N. 6 - 48124, Ravenna RA (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.itmorigiaperdisa.it
 Tipologia Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 92082620391 (validato)
 Pec RATL02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
 Altro RATL02000L@ISTRUZIONE.IT

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

I redditi di chi viene eletto e di chi esercita poteri di indirizzo politico devono essere resi pubblici?

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) evidenzia quali informazioni debbano essere pubblicate sul sito internet istituzionale di ogni pubblica amministrazione in merito ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico:
- atto di nomina o di proclamazione (con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo);
- curriculum;
- compensi connessi all'assunzione della carica;
- importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi corrisposti (presso enti pubblici o privati);
- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi spettanti;
- dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale, di cui all'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441 (limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, con evidenza al mancato consenso), nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge.
La norma chiarisce anche che le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.