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 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
 Comune Roma
 Responsabile Ministro Luigi Di Maio
 Indirizzo Piazzale della Farnersina, 1 - 00135, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.esteri.it
 Tipologia Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80213330584 (validato)
 Pec ministero.affariesteri@cert.esteri.it
Twitter http://twitter.com/FarnesinaPress
Canale Youtube http://it.youtube.com/ministeroesteri

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Qual è il limite temporale per la presentazione della domanda di prestazione ASpI?

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda (Mod. ASpI COD. SR134), esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).
Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.