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 Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali di Aosta

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali di Aosta. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali di Aosta". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali di Aosta
 Comune Aosta
 Responsabile Presidente Elena Pittana
 Indirizzo Regione La Rochere 1/A - 11100, Aosta AO (regione: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
 Sito istituzionale http://ordineaosta.conaf.it/
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91013260079 (validato)
 Pec protocollo.odaf.aosta@conafpec.it
 Altro ordineaosta@conaf.it

Esempio di risposta alle domande più frequenti

Come fare se l'amministrazione pubblica non accoglie la richiesta di accesso ai documenti amministrativi?

Al cittadino è consentito partecipare al procedimento amministrativo del quale abbia interesse concreto e personale, avvalendosi delle facoltà previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, in particolare di accedere agli atti del procedimento.
L'amministrazione può decidere di rifiutare, limitare o rinviare temporaneamente, l'accesso ai documenti amministrativi, specificandone le ragioni nella risposta. Se invece non risponde entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio - inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
Contro le decisioni o la mancata risposta dell'amministrazione, il cittadino può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 30 giorni, ovvero, entro lo stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Occorre tuttavia evidenziare che per presentare ricorso al TAR in materia di accesso non è obbligatorio avvalersi di un avvocato (art. 23 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Nel caso di atti di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il cittadino può indirizzare la sua richiesta alla Commissione per l’Accesso (art.27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) istituita presso la Presidenza del Consiglio al seguente indirizzo: Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi – Via della Mercede 9 – 00187 Roma.