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 Ordine Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma

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Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma (odaf roma)
 Comune Roma
 Responsabile Presidente Patrizio Zucca
 Indirizzo Via Livenza, 6 - 00198, Roma RM (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.agronomiroma.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80200250589 (validato)
 Pec protocollo.odaf.roma@conafpec.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quale è il limite al pagamento in contanti delle pensioni?

Le norme della manovra finanziaria (articolo 12 comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici'', cosiddetto Decreto Salva Italia) hanno introdotto dei limiti al pagamento in contanti a partire dal 7 marzo 2012.
Tali limiti prevedono l’impossibilità da parte dell’Istituto previdenziale di effettuare il pagamento in contanti per importi superiori a 1000 euro. Le pensioni superiori a tale importo saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.
L'art. 3, comma 3, della Legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 proroga l’adeguamento alle suddette modalità di pagamento a partire dal 1° luglio 2012. La norma descritta impone quindi all’Istituto di non effettuare pagamenti in contanti o con assegno di importo superiore a 1.000 euro per pensioni a decorrere dal 1° luglio 2012, sia per le rate correnti sia per le nuove liquidate.
Il comma 4-ter del citato art. 3 aggiunge inoltre una precisazione all’art. 2, comma 4-ter del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, che limita il campo di applicazione delle norme in esame, specificando che nell’individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità.
Per analogia, non sono soggetti alle suddette limitazioni all’uso del contante i pagamenti delle pensioni che hanno un importo ordinariamente inferiore a 1.000 euro, anche nei casi in cui per singole rate sia superata la suddetta soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. “quattordicesima”).
Messaggio INPS n.10885 del 28 giugno 2012