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 Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Frosinone

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Frosinone. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Frosinone". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Frosinone (ODCEC FR)
 Comune Frosinone
 Responsabile Presidente Domenico Celenza
 Indirizzo Piazza Sandro Pertini 1 - 03100, Frosinone FR (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.fr.odcec.com
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 92047800609 (validato)
 Pec segreteria@odcec.fr.legalmail.it
 Altro segreteria@fr.odcec.com

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Dopo aver svolto diverse attività lavorative e versato i contributi sia all'Inps che all'Inps, gestione ex Inpdap è possibile chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi coincidenti?

La totalizzazione consente ai lavoratori, che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere, se sussistono le condizioni, un’unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi (che però non devono coincidere).
In proposito, l'Inps con le Circolari 9 maggio 2006, n. 69 e 17 gennaio 2008, n. 9 ha dato chiarimenti al riguardo.
Per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola. Allo stesso modo deve essere considerata una ed una sola volta l’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione ai fini del raggiungimento del limite minimo dei tre anni in presenza di periodi coincidenti. Pertanto, per determinare l’anzianità contributiva utile per il raggiungimento del limite in parola, qualora vi siano periodi contributivi coincidenti tra più gestioni, la contribuzione dovrà essere neutralizzata in una sola delle due gestioni ed interamente nella gestione in cui si decide di neutralizzare tali periodi.
In ogni caso, il criterio generale da seguire nella scelta della gestione ove procedere alla “neutralizzazione” dei periodi contributivi coincidenti deve essere sempre quello di maggior favore per il lavoratore.
Questo criterio consente di includere la gestione dove vi sia contribuzione sufficiente al raggiungimento del diritto a pensione.