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 Ordine Dei Tecnologi Alimentari Regione Lombardia e Liguria

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine Dei Tecnologi Alimentari Regione Lombardia e Liguria. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine Dei Tecnologi Alimentari Regione Lombardia e Liguria". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine Dei Tecnologi Alimentari Regione Lombardia e Liguria (OTALL)
 Comune Milano
 Responsabile Presidente Massimo Artorige Giubilesi
 Indirizzo Viale ORTLES 22/4, 20139 Milano - 20133, Milano MI (regione: Lombardia)
 Sito istituzionale www.otalombardialiguria.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 97270520154 (validato)
 Pec segreteria@pec.otalombardialiguria.it
 Altro presidente@lombardialiguria.it
 Altro segretario@lombardialiguria.it
 Altro segreteria@otalombardialiguria.it
 Altro tesoriere@otalombardialiguria.it
Facebook https://it-it.facebook.com/otalombardiaeliguria/

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa prevede la normativa circa le situazioni di compatibilità e incompatibilità dei docenti?

In via generale, il tema delle incompatibilità per il pubblico impiego è espressamente disciplinato dall’art. 53 del Decreto Legge 30 marzo 2001 n. 165, recettivo delle disposizioni contenute negli artt. 60 e ss. del Decreto Legge 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Per quanto riguarda il personale docente, le situazioni di incompatibilità sono state espressamente previste e disciplinate, dai commi 7 e 10 dell’art. 508 del Decreto Legge 16 aprile 1994 n. 297, in ragione dei quali “l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” ed il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro."Tuttavia l’art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha mitigato il tadizionale dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.
Lo stesso art. 36 del CCNL 24.07.2003, del comparto Scuola, al comma 9 stabilisce che “al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.
Di conseguenza nel caso dei docenti che abbiano un limitato numero di ore di cattedra, al di sotto del limite del 50% rispetto al tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulle incompatibilità. La valutazione in ordine all’opportunità di concedere o meno detta autorizzazione è posta in capo al Dirigente scolastico.
Per approfondimenti si veda il parere rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.