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 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine dei Farmacisti della Provincia di Siena
 Comune Siena
 Responsabile Presidente Paolo Savigni
 Indirizzo Via Banchi Di Sotto, 81 - 53100, Siena SI (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.ordinefarmacistisiena.it
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 80002360529 (validato)
 Pec ordinefarmacistisi@pec.fofi.it
 Altro segreteria@ordinefarmacistisiena.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i requisiti nell'affidamento di incarichi a collaboratori e consulenti esterni nelle pubbliche amministrazioni?

Nella sua attuale formulazione l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche (ma non solo) universitaria, in presenza di alcuni presupposti di legittimità:
- l'oggetto della prestazione deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve avere accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
La norma stabilisce inoltre deroghe al requisito della formazione universitaria per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e prevede, infine, una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Importanti chiarimenti in ordine ai requisiti necessari sono stati forniti dal Dipartimento della Funzione pubblica con il parere n. 1/2011.