pasemplice.it

 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Viterbo

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Ordine dei Farmacisti della Provincia di Viterbo. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Ordine dei Farmacisti della Provincia di Viterbo". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Ordine dei Farmacisti della Provincia di Viterbo
 Comune Viterbo
 Responsabile Presidente Salvatore Menditto
 Indirizzo Via Belluno, 28 - 01100, Viterbo VT (regione: Lazio)
 Sito istituzionale fofi.it/ordinevt
 Tipologia Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 90033120560 (validato)
 Pec ordinefarmacistivt@pec.fofi.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Dove si presenta la domanda di esenzione dal pagamento del bollo per il veicolo della persona disabile?

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Tributi della Regione di residenza. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti è possibile rivolgersi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le Province autonome di Trento e Bolzano sono convenzionate con l'ACI.
L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta solo per alcune categorie di disabili, pertanto si consiglia di consultare la Guida alle agevolazioni fiscali per disabili dell'Agenzia delle Entrate o di informarsi presso gli uffici della Regione.
La documentazione da presentare varia a seconda del tipo di disabilità riconosciuta, come segnalato dall'Agenzia delle Entrate e dall'ACI.
ll disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) l'apposita documentazione.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione.
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.