Esempio di risposta alle domande più frequenti
Un titolare di una società di capitali intenzionato a pubblicizzarla su internet, quali informazioni deve inserire?
L'art.42 della Legge 7 Luglio 2009, n.88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge Comunitaria 2008) di recepimento della Direttiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 , modificando l’art. 2250 del Codice civile , ha stabilito che le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma e, cioè: la sede sociale, l’Ufficio del registro delle imprese presso cui si è registrati e numero di registrazione (REA), il capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio secondo la somma effettivamente versata, l'eventuale stato di liquidazione della società, e, nel caso di Srl o di Spa, la presenza di un socio unico.
Lo stesso art.42 ha inoltre modificato l'art. 2630 del Codice civile prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro per l'amministratore unico, ciascun amministratore del CdA ed eventualmente i sindaci, essendo loro tenuti per legge, a causa delle funzioni rivestite nella società, a fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte di cui sopra.
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento alle Camere di Commercio di zona .