pasemplice.it

 Sant'Agata Servizi Srl

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Sant'Agata Servizi Srl. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Sant'Agata Servizi Srl". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Sant'Agata Servizi Srl
 Comune Sant'Agata di Puglia
 Responsabile Amministratore delegato Roberto Maria Nigro Imperiale
 Indirizzo Piazza Xx Settembre 7 - 71028, Sant'Agata di Puglia FG (regione: Puglia)
 Tipologia Gestori di Pubblici Servizi (Gestori di Pubblici Servizi)
 Cod. Fiscale 03549560716 (validato)
 Pec segreteriamministrativa@pec.santagataservizi.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Il decreto del fare ha innovato la materia della mediazione?

Si, Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98 agli articoli 84 e 84 bis ha previsto una serie di novità.
Sono introdotte semplificazioni riguardanti il procedimento di mediazione civile e commerciale relativamente ai seguenti punti: previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione. Limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito. Il giudice può, anche in appello e in tutta l’area dei diritti disponibili, sempreché risulti opportuno in relazione alla concreta controversia, ordinare la mediazione, rendendola condizione di procedibilità. L’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono ha valore di titolo esecutivo, e contestualmente attesta la conformità dei patti alle norme imperative
e all’ordine pubblico. Gli accordi di mediazione in materia di usucapione sono trascrivibili nei Registri immobiliari. La mediazione è integralmente gratuita per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La mediazione è gratuita anche nell’ipotesi in cui, all’esito dell’incontro preliminare, non si perviene ad un accordo.
Per un periodo di efficacia di quattro anni a decorrere dal 20 settembre 2013, è stato reintrodotto il regime di obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, a pena di inammissibilità della relativa azione giudiziale, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno in caso di responsabilità medico-sanitaria e di diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.