Esempio di risposta alle domande più frequenti
Quali sono gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale?
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all'articolo 41 evidenzia che: "Le amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Incarichi
Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo, nonchè degli incarichi di Responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento". In particolare alla dirigenza sanitaria delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 dello stesso decreto (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza).
Strutture accreditate
La norma prevede che deve essere pubblicato, ed aggiornato annualmente, l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate; devono altresì essere pubblicati gli accordi con esse intercorsi. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
Liste di attesa
Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata "Liste di attesa", il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.