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 Scuola per L'Europa di Parma

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Scuola per L'Europa di Parma. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Scuola per L'Europa di Parma". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Scuola per L'Europa di Parma
 Comune Parma
 Responsabile Dirigente Alessandra Bertolini
 Indirizzo Strada Langhirano 177/A - 43121, Parma PR (regione: Emilia-Romagna)
 Sito istituzionale www.scuolaperleuropa.eu
 Tipologia Altri Enti Locali (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 92126590345 (validato)
 Pec segreteria@pec.scuolaperleuropa.eu
 Altro segreteria@scuolaperleuropa.eu

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In cosa consiste il concordato preventivo?

Il concordato preventivo consiste in una procedura concorsuale che presuppone un accordo tra il debitore ed i suoi creditori, in forza del quale il primo si obbliga a pagare i propri debiti, proponendo un piano che può prevedere "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualunque forma".
Il Decreto legge 14 Marzo 2005, 35 (cosiddetto decreto competitività) convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80, ha innovato la disciplina riguardante il concordato preventivo che trova applicazione per tutti i procedimenti pendenti e non ancora omologati a tale data.
L'articolo 160 della legge fallimentare (Regio decreto 16 Marzo 1942 n. 267), successivamente modificata e aggiornata, stabilisce le nuove condizioni per l'ammissione al concordato preventivo.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ossia anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un cosiddetto assuntore; in tal caso possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le cui azioni saranno destinate agli stessi creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.