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 Unione Comuni Valdichiana Senese

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Unione Comuni Valdichiana Senese. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Unione Comuni Valdichiana Senese". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Unione Comuni Valdichiana Senese
 Comune Sarteano
 Responsabile Presidente GIACOMO GRAZI
 Indirizzo Corso Garibaldi, 10 - 53047, Sarteano SI (regione: Toscana)
 Sito istituzionale www.unionecomuni.valdichiana.si.it
 Tipologia Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 90020700523 (validato)
 Pec unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it
 Pec ucv.suap@pec.consorzioterrecablate.it
Facebook https://www.facebook.com/Unione-dei-Comuni-della-Valdichiana-Senese-229840188346590/
Canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCfXkwF3ldSItoANd_gg4oQw

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E’ possibile rinunciare all’utilizzo di periodi figurativi?

E’ ammessa la rinuncia a periodi figurativi nel solo caso di accredito disposto a seguito di domanda da parte dell’interessato.
In tal caso la rinuncia all’accredito potrà riguardare l’intero periodo dell’evento considerato ovvero una sola parte dello stesso.
Gli interessati potranno decidere di rinunciare all’accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l’esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.
La facoltà di rinuncia è subordinata però all’assenza di motivi ostativi: non è infatti possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni.
Non possono essere pertanto esclusi i periodi di contribuzione figurativa già valutati nel calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione, quelli considerati ai fini del calcolo dell’assegno di invalidità e quelli che sono stati oggetto di “neutralizzazione” ai fini della ricerca del requisito contributivo per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Si precisa, inoltre, che l’accredito figurativo di periodi antecedenti il 01/01/1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto” ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito (Circolare Inps n. 11 del 24/01/2013).