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 Unione Dei Comuni del Lacerno e del Fibreno

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica Unione Dei Comuni del Lacerno e del Fibreno. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "Unione Dei Comuni del Lacerno e del Fibreno". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione Unione Dei Comuni del Lacerno e del Fibreno
 Comune Broccostella
 Responsabile Presidente Pietro Muscedere
 Indirizzo Piazza Municipio, 1 - 03030, Broccostella FR (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.unionelacernofibreno.it
 Tipologia Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 91015890600 (validato)
 Pec unionelacernofibreno@arcmediapec.it
 Altro lacerno.fibreno@libero.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Può essere previsto il periodo di prova per l'assunzione di una badante?

Si, lo prevede l'art. 13 del CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro domestico 2007-2011. Ecco il testo integrale della norma:
1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
Informazioni anche nella pagina dedicata del sito dell'INPS