Esempio di risposta alle domande più frequenti
Cosa si intende per documento informatico, qual è il suo valore legale?
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di un contenuto (atti, fatti o dati) giuridicamente rilevante.
Rispetto al valore legale il Codice prevede soluzioni differenti a seconda che al documento sia o meno apposta uno dei tipi di firma elettronica.
Nel caso di documento privo di firma, la capacità di soddisfare il requisito della forma scritta e il valore di prova (il c.d. valore probatorio) sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (art. 20).
Diversamente il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (strumenti informatici che garantiscono l’identificabilità dell'autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento ), formato nel rispetto delle regole tecniche, è valido fino a querela di falso (art. 21). Gli standard di sicurezza riconducibili a questi sistemi di firma comportano l’inversione dell’onere della prova, per cui chi intende disconoscere la sottoscrizione di un documento dovrà provare che l’apposizione della firma è riconducibile ad altri e che detta apposizione non è imputabile a sua colpa.
Inoltre, l’utilizzo di questi strumenti di sottoscrizione permette di realizzare, in modalità informatica, gli atti che la legge vuole che siano realizzati in forma scritta. Occorre però tener presente, che in alcuni casi, riferibili ad atti di particolare importanza (individuati dall’art. 1350 c.c., punti 1-12, come ad es. gli atti di compravendita di beni immobili o mobili registrati, le locazioni ultranovenali, le costituzione di società, ecc.) non è sufficiente l’utilizzo della firma elettronica avanzata ma la legge richiede che il documento sia sottoscritto con la firma elettronica qualificata o con la firma digitale.