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 XVI COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI PICO

In questa pagina troverai le informazioni per contattare l'amministrazione pubblica XVI COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI PICO. Quando disponibili sono inoltre presenti i link ai canali social media dell'amministrazione ed altri dati di interesse pubblico.

Dati e contatti dell'amministrazione "XVI COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI PICO". Fonte dati: indicepa.gov.it.
 Amministrazione XVI COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI PICO
 Comune Pico
 Responsabile Presidente Augusto Care'
 Indirizzo Via Colle Ponte, 30 - 03020, Pico FR (regione: Lazio)
 Sito istituzionale www.montiausoni.it/
 Tipologia Comunita' Montane e loro Consorzi e Associazioni (Pubbliche Amministrazioni)
 Cod. Fiscale 90014090600 (validato)
 Pec compico@pec.it

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le modalità di pagamento per usufruire della detrazione fiscali nelle ristrutturazioni edilizie?

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
Non può essere riconosciuta la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. La mancanza di tali dati, infatti, pregiudica alle banche e alla società Poste italiane di effettuare il prelievo del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 art 25.

A chiarirlo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno 2012.

Per maggiori approfondimenti consultare la Guida dell'Agenzia delle Entrate Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali