L'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, nella sua nuova versione, riconosce la validità di tutte le istanze e dichiarazioni individuate dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38 commi 1 e 3, inviate a mezzo PEC, quando la richiesta sia trasmessa dall’autore mediante la propria casella di postacertificat@ gratuita per il cittadino, o tramite le c.d. PEC-ID previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012.
L’utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione (art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013).
Appare opportuno evidenziare che Il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubblica amministrazione, sarà progressivamente sospeso. Fino al 17 marzo 2015 le caselle CEC PAC opereranno normalmente. Dal 18 marzo al 17 luglio 2015 non sarà più possibile inviare nuovi messaggi ma sarà comunque ancora possibile ricevere nuovi messaggi.