Quali sono le amministrazioni pubbliche sulle quali ricade l’obbligo di istituire la PEC?
L’obbligo di istituire la PEC ricade sulle amministrazioni individuate dall’art. 2, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82.
Alla luce di questa norma devono istituire e pubblicare (sul proprio sito istituzionle e sull'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi) tutte le Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311.
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