Quali sono gli obblighi informativi in capo alle pubbliche amministrazioni rispetto ai procedimenti di propria competenza?
L’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di pubblicare, nei propri siti istituzionali, informazioni relative ai procedimenti amministrativi di propria competenza (già disciplinato dal Codice dell'Amministrazione Digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82) ha trovato una nuova e più puntuale definizione ad opera dell’art. 35 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33.
In tale prospettiva le PA, devono pubblicare nei propri siti istituzionali le seguenti informazioni, modellate sulla base della specifica competenza e tipologia di procedimento:
una breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
l'unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
il nome, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del responsabile del procedimento;
gli atti e i documenti da allegare nei procedimenti ad istanza di parte (compresi i fac-simile per le autocertificazioni);
gli indirizzi, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
gli uffici a cui rivolgersi per avere informazioni (compresi orari e modalità di accesso) e le procedure attraverso le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
il termine fissato dalla normativa per la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso;
i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, o nei quali il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;
il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e le modalità per ricorrervi, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi
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