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Cosa si intende per interventi di ristrutturazione edilizia?

Secondo l'art.3 del Testo Unico dell'Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) sono da considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino modifiche, ossia interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e (ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

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