Cosa prevede la Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione?
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, nei rapporti fra loro e con l'utenza, sono tenuti ad osservare le nuove disposizioni introdotte con l'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ed entrate in vigore il 1° gennaio 2012, con la modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Rilascio di certificati da parte delle PA
Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare certificati (in ordine a stati, qualità personali e fatti) solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati. Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le PA ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA, ciò comporterebbe la violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, del già citato D.P.R. 445/2000. Anche il rilascio, da parte delle PA, di certificazioni nulle, perché prive della dicitura di cui sopra, costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, ai sensi della stessa norma.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
Attività di controllo della PA - accesso ai dati e trasparenza
Per consentire idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del sopra citato D.P.R. 445/2000, le PA sono tenute ad individuare un ufficio responsabile delle attività di garanzia, verifica della trasmissione dei dati o accesso diretto ai dati, da parte di altre pubbliche amministrazioni. E' compito di questo ufficio predisporre apposite convenzioni per l'accesso ai dati, di cui all'articolo 58 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed occuparsi di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. Le richieste di controllo devono trovare risposta entro 30 giorni; l'omissione costituisce una violazioni dei doveri d'ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili.
L'acquisizione, da parte delle PA, di informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso le amministrazioni competenti devono poter essere acquisite senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del già citato D.P.R. 445/2000. Per agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni titolari di banche dati, accessibili telematicamente, predispongono, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del già citato Codice dell'amministrazione digitale, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA (ed allegati alle linee guida) e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, così da disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Attività del Dipartimento della Funzione Pubblica
Il Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni citate nella Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione.
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