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Cos'è la mobilità in deroga ed a chi spetta?

La mobilità in deroga alla normativa vigente è un'indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.
Possono beneficiarne (a seguito di specifico provvedimento concessorio di competenza regionale, Messaggio Inps n. 3718 del 01/03/2013):
- lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità;
- lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.
Spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione.
Per beneficiarne, bisogna avere i seguenti requisiti:
- 12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. Nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che: non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; il lavoratore operi in regime di monocommittenza; il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare);
- aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

ASPI: A partire dal 1° gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a partire da tale data, viene introdotta la nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), che andrà a sostituire l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia e dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012; Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).

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