Come si presenta la domanda per la CIG in deroga, qual'è l'importo e la relativa durata?
La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente (o, solo per alcune Regioni, alla Direzione Regionale del Lavoro) che autorizza le richieste di CIG in deroga.
Per il pagamento della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro deve presentare la richiesta su modello IG/15 deroga (cod. SR100) per via telematica all'Inps, nel caso in cui l'ente autorizzatore non vi provveda direttamente. Inoltre, per il pagamento diretto al lavoratore deve essere presentato per via telematica il modello IG/Str/Aut (cod.41).
I provvedimenti concessori sono trasmessi telematicamente all’Inps dalla Regione.
Se la ditta ha stabilimenti in più regioni, il datore di lavoro deve presentare la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all’occupazione
L'importo è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Così come precisato dalla Circolare Inps n. 14 del 30/01/2013, per il 2013 l'importo netto è di euro 903,20 per una retribuzione inferiore o uguale ad 2.075,21 e di euro 1.085,57 per un retribuzione superiore a 2.075,21.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
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