In quali casi si ricorre alla ricongiunzione dei contributi?
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. La ricongiunzione è sempre a titolo oneroso.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e la Legge 5 marzo 1990, n. 45. Importanti modifiche all'istituto della ricongiunzione si sono avute con la legge 30 luglio 2010, n. 122 (i cui effetti sono ampiamente illustrati dalla Circolare Inps n. 142 del 5 novembre 2010).
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