I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione sono da considerarsi certificati?
No. I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione non sono certificati. Pertanto devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dall’art.40, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
Il chiarimento (direttiva n.14 del 2011) è stato pubblicato sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in relazione all'attuazione delle disposizioni dell'art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che modifica il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e alle indicazioni fornite con la direttiva sugli adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
La Legge 183/2011, infatti, ha introdotto all’art. 40 del Testo unico sulla documentazione amministrativa il comma 2 il quale prevede che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Tuttavia, poichè il diploma non è un certificato la dicitura in questione non va apposta.
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