Il diploma conseguito al termine di un corso di studio è un certificato?
No, nè i diplomi conseguiti al termine di un corso di studio nè i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività (patentino), ai sensi dell' art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono certificati.
Ciò implica che gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" previste dal comma 2 dell'art. 40 del già citato decreto. Tale dicitura deve, invece, essere apposta sulla relativa certificazione.
L'apposizione della dicitura sui certificati rilasciati dalla PA è stata prevista dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) che volendo attuare una completa "decertificazione" , cioè eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, e fra queste e i gestori di pubblici servizi, ha stabilito che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Per approfondimenti in merito all'attuazione delle disposizioni previsti dalla già citata Legge si rimanda alla consultazione della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, ed alle FAQ (risposte alle domande più frequenti) redatte dallo stesso Ministero su adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
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