Le attività di revisione contabile possono essere svolte anche da società?
In Italia possono essere iscritte nel Registro dei Revisori Contabili le società che hanno:
- la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- l'oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;
- i rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e la maggioranza degli amministratori iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;
- nelle società di persone, regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del Codice Civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci deve essere costituita da persone fisiche iscritte nel Registro dei Revisori Contabili;
- nelle società di capitali, regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del Codice Civile, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve spettare a persone fisiche iscritte nel Registro dei Revisori Contabili;
- nelle società per azioni e in accomandita per azioni, regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del Codice Civile, le azioni devono essere nominative e non trasferibili mediante girata.
Consulta anche la pagina del MEF dedicata alla professione di revisore legale.
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