Secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Le targhe dei veicoli devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità stabilite nel regolamento.