Quali sono le tutele previste dall’ordinamento in materia di abbandono del minore?
Ai fini della tutela dell'integrità del minore, messa in pericolo da situazioni di carenza di cure e vigilanza, essenziali al bambino, l'ordinamento sanziona penalmente chiunque abbandoni il minore di 14 anni ovvero abbandoni all'estero un cittadino italiano minore di anni 18 (art. 591 del codice penale), nonché chi ometta di dare immediato avviso all'Autorità del ritrovamento di un fanciullo minore di 10 anni abbandonato.
Per la sussistenza del reato è necessario e sufficiente uno stato anche potenziale di pericolo per la vita o l'incolumità del minore. Soggetto attivo del reato di cui all’art. 591 del c.p. è chiunque abbandona e specificamente deve trovarsi in una relazione concreta di fatto e di diritto con il soggetto abbandonato da cui scaturisca uno specifico obbligo di protezione. Quando l'abbandono è compiuto dal genitore o dal tutore o dall’adottante le pene sono aumentate.
L'abbandono si realizza attraverso una condotta commissiva o omissiva che lasci il minore in balìa di se stesso, e l'evento può realizzarsi sia quando il soggetto passivo resti del tutto solo, sia se lo si lasci in affidamento a chi non è in grado di custodire e curare adeguatamente il minore sottraendolo a situazioni di pericolo. L'elemento soggettivo del reato consiste nella volontà cosciente e libera di abbandonare il minore sia pure temporaneamente.
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