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Quali sono le tutele previste dall’ordinamento in materia di affidamento illecito del figlio?

L'art.71 della Legge 4 maggio 1983, n.184 prevede una specifica ipotesi delittuosa per chiunque, in violazione della legge sull’adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato. La pena della reclusione da uno a tre anni è aumentata della metà se il fatto è commesso dal tutore, dall'affidatario o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o da esercenti la professione sanitaria o forense.
Chi accoglie i minori in illecito affidamento con carattere di definitività non concorre nel reato compiuto dall'affidante, ma risponde del reato a titolo autonomo solo qualora abbia ottenuto l'affidamento promettendo denaro o altra utilità a terzi.
La norma è funzionale a contrastare l'illecito mercato di bambini a scopo adottivo: l'elemento costitutivo del reato è infatti la violazione della disciplina dell'adozione.

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