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Quali sono le disposizioni del legislatore in tema di adozione e affidamento con Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja?

Con la ratifica della Convenzione dell'Aja, effettuata con la Legge 31 dicembre 1998, n. 476, il legislatore italiano ne ha ritenuto fondamentali i principi per una adeguata tutela del minore. Poiché non tutti i paesi da cui provengono i bambini per l'adozione hanno ratificato la Convenzione, si e' reso necessario che la legge sull'adozione internazionale regolamentasse anche queste situazioni cercando di rendere la disciplina non i contrasto con i principi.
L'art. 36 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 pone precise condizioni per dichiarare efficaci in Italia l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo pronunciato in un paese non aderente alla Convenzione né firmatario di un accordo bilaterale con il nostro Stato.
Si esige che sia stata accertata la condizione di abbandono del minore straniero ovvero la sussistenza da parte dei genitori non di un generico consenso all'adozione, ma di un preciso consenso ad una adozione avente effetto legittimante con conseguente cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la sua famiglia di origine.
Gli adottanti devono non solo aver ottenuto il decreto di idoneità ai sensi dell' art. 30 della L. 184/1983, ma anche effettuare le procedure adottive con l'intervento della Commissione e di un Ente Autorizzato. E' inoltre indispensabile che l'ingresso del minore in Italia e il suo soggiorno permanente a scopo di adozione siano stati autorizzati dalla Commissione stessa. Per queste adozioni la competenza è del Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.

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