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Quali soggetti erano esclusi dall'ambito di applicazione della procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari introdotta dal d.lgs. 109/2012?

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 i datori di lavoro potevano presentare domanda di regolarizzazione per i lavoratori extracomunitari presenti irregolarmente sul territorio italiano, seguendo la procedura prevista dal Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012, seguendo le indicazioni riportate nel decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 settembre 2012.
Per quanto concerne i datori di lavoro, erano esclusi dalla procedura di regolarizzazione:
- il datore di lavoro che risultava condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso era scaduto e del quale non era stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato ai sensi dell'art. 22 comma 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione;
- il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare, non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
Per quanto concerne i lavoratori stranieri, erano esclusi dalla procedura:
- i lavoratori comunitari;
- i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali era stato emesso un provvedimento di espulsione;
- i lavoratori extracomunitari che risultavano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- i lavoratori extracomunitari che risultavano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
- i lavoratori extracomunitari che comunque erano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Erano esclusi inoltre dalla procedura di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

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