pasemplice.it

Con la procedura di regolarizzazione del 2012, era possibile presentare domanda di regolarizzazione anche per cittadini extracomunitari presenti regolarmente sul nostro territorio ma non autorizzati a lavorare?

Si. Con la circolare del 12/09/2012 del Ministero dell'Interno era stato chiarito che la procedura di regolarizzazione poteva essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri, presenti ininterrottamente nel territorio nazionale almeno dal 31/12/2011, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzavano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere nel territorio nazionale per un periodo temporale delimitato, quale ad esempio i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione.
Inoltre nelle FAQ del Portale Integrazione Migranti, dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Interno, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro della Cooperazione Internazionale e della Cooperazione, si era chiarito che la domanda di emersione poteva essere presentata dai datori di lavoro che occupavano lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza poteva essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprendeva anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non era stato richiesto nei termini il rinnovo.
Per ulteriori informazioni:
Ministero dell'Interno - Indicazioni per la predisposizione e presentazione delle domande di emersione dal lavoro irregolare
Portale Integrazione Migranti - FAQ Emersione 2012

 Aree tematiche

 Tags